Corte costituzionale
Sentenza n. 544/1989
Corte cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 544
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 544/1989
- Data di deposito
- 14 dicembre 1989
- Data di decisione
- 29 novembre 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:544
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 6, decreto-legge n. 77 del 4 marzo 1989
- legge n. 160 del 5 maggio 1989
- art. 9, comma 6, seconda p., decreto-legge n. 77 del 4 marzo 1989
- decreto del Ministro della marina mercantile del 8 marzo 1989
Parametri
- art. 77, ultimo co., Costituzione
- art. 15, comma 2, lett. d), legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 53, statuto regione Sardegna
- art. 47, comma 2, statuto regione Sardegna
- art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
- art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
- art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 16 settembre 1979
Massime
Massima n. 14864
Per difetto di interesse a ricorrere e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del decreto legge n. 77 del 1989, sollevata in via principale dalla regione Sardegna, sul presupposto che la disposizione impugnata contenga una norma implicita volta a far salvi gli effetti prodotti sulla base del precedente decreto legge non convertito (n. 547 del 1988) e sia, di conseguenza, contraria all'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione: in primo luogo perche' la norma e' stata comunque "assorbita", in tutta la sua portata normativa, dalla successiva legge di conversione, sicche' l'eventuale suo annullamento resterebbe privo degli ipotizzati effetti sulle competenze della stessa ricorrente e, inoltre, perche' il vizio denunciato, consistente nella lesione da parte del Governo di competenze riservate al Parlamento, esclude proprio quell'interesse a ricorrere che costituisce requisito di ammissibilita' delle questioni proposte dalle regioni contro atti legislativi dello Stato. (punto 3 diritto). - cfr. S. nn. 111/1972, 151/1974, 307/1983, 151/1986, 64 e 183/1987, 302, 742, 1044/1988, 324/1989.
Massima n. 14865
Nella "regolamentazione" dei servizi nazionali di collegamento direttamente interessanti la Regione Sardegna, non possono non essere inclusi tutti i possibili oggetti di disciplina, ivi compreso quello delle tariffe riguardanti detti servizi. Il che comporta che nella determinazione delle tariffe vi sia la cooperazione tra Stato e Regione (di cui agli artt. 47, secondo comma e 53 dello Statuto sardo e agli artt. 65 e 67 del d.P.R. n. 348 del 1979) e che, nel caso in cui sia prevista l'adozione di un provvedimento (individuale o) ministeriale, debba considerarsi necessaria l'acquisizione del parere regionale. (punti 4.1 e 5 diritto).
Massima n. 14866
Anche se il carattere legislativo del provvedimento da adottare non e' di ostacolo alla partecipazione del Presidente regionale (o provinciale) alle sedute del Consiglio dei Ministri, perche' tale partecipazione diventi necessaria occorre comunque che l'interesse regionale, sul quale viene a incidere la disciplina statale, sia qualificato come interesse differenziato e dotato di una particolare rilevanza o intensita', dal momento che una forma di raccordo cosi' eccezionale tra l'organo d'indirizzo politico generale della nazione e l'organo che presiede l'istanza regionale preposta all'elaborazione della politica generale di una regione a statuto speciale si puo' giustificare solo in presenza di interessi che si distaccano da quelli generali come propri e peculiari di singole regioni ed in relazione alla possibile interferenza tra l'indirizzo che lo Stato intende realizzare e l'attuazione della politica della regione nelle materie assegnate alla propria competenza. Tali condizioni non ricorrono nel caso sottoposto a giudizio, sia perche' la disciplina (del decreto legge n. 77 del 1989), diretta a modificare i meccanismi finanziari di ripianamento del 'deficit' statale nel settore dei trasporti,si applica con ispirazione unitaria e generalizzante a tutte le regioni, sia perche' la norma impugnata dello stesso decreto relativa agli aumenti tariffari incide su aspetti meno rilevanti per l'indirizzo politico della Regione Sardegna, restando affidato a un successivo provvedimento ministeriale la parte di rilevante importanza per l'economia regionale, ossia la determinazione delle tariffe ridotte per i residenti delle isole e per le merci da e per le isole stesse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del D.L. n. 77 del 4.3.1989). (punto 4.2 diritto) - cfr. S. nn. 70/1987; 34 e 166/1976, 627/1988, 4/1966 e 1/1968. (punto 4 diritto)
Massima n. 14870
La mancata espressa previsione, nelle disposizioni del decreto legge n. 77 del 1989, della necessita' di richiedere preliminarmente il parere della Regione in relazione alla determinazione ministeriale concernente riduzioni tariffarie nei servizi di collegamento con la Sardegna, non puo' comportare, di per se', l'illegittimita' costituzionale delle stesse disposizioni per contrasto con le norme dello Statuto della Regione Sardegna e delle relative norme di attuazione, che tale parere prescrivono (art. 53 dello Statuto e art. 67 d.P.R. 348 del 1979). Infatti il silenzio delle disposizioni impugnate non puo' essere inteso se non nel senso dell'ossequio da esse prestato nei confronti delle norme di rango superiore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, sesto comma, secondo periodo, del D.L. 4.3.1989, n. 77). (punto 5 diritto).
Massima n. 14871
Non spetta al Ministro della marina mercantile determinare la riduzione delle tariffe dei servizi nazionali di comunicazione con le isole maggiori e minori, riguardante i residenti nelle isole stesse e le merci, senza sentire preliminarmente il parere della Regione Sardegna, secondo quanto richiesto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (art. 53 della legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979) nonche' dall'art. 9, sesto comma, del decreto legge n. 77 del 1989, correttamente interpretato alla luce delle predette norme di attuazione. Va, pertanto, annullato il decreto del Ministro della marina mercantile 8.3.1989. (punto 6 del diritto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, relativamente alle disposizioni che fanno decorrere l'aumento delle tariffe dal 1° gennaio 1989, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento al combinato disposto formato dall'art. 77, u.c., della Costituzione, come attuato dall'art. 15, secondo comma, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna, come attuato dagli artt. 65 e 67 del d.P.R. n. 348 del 1979;
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, del suddetto decreto-legge n. 77 del 1989, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 47, secondo comma, e 53 dello Statuto speciale e alle norme di attuazione dello stesso Statuto contenute nell'art. 65 del citato d.P.R. n. 348 del 1979;
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, secondo periodo, del suddetto decreto-legge n. 77 del 1989, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e alle norme di attuazione dello stesso Statuto contenute nell'art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
che non spetta al Ministro della Marina mercantile determinare, ai sensi dell'art. 9, sesto comma, del citato decreto-legge n. 77 del 1989, la riduzione delle tariffe dei servizi nazionali di comunicazione con le isole maggiori e minori, riguardante i residenti nelle isole stesse e le merci, senza sentire preliminarmente il parere della Regione Sardegna e, conseguentemente, annulla il decreto ministeriale 8 marzo 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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