Corte costituzionale

Sentenza n. 530/1989

Corte cost., sent. 11 dicembre 1989, n. 530

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
530/1989
Data di deposito
11 dicembre 1989
Data di decisione
30 novembre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:530

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, legge n. 22 del 19 gennaio 1942
  • art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 14288

La subordinazione dell'azione giudiziaria al previo esperimento di rimedi amministrativi non e', in via di principio, illegittima, ma lo diviene se comporti una compressione penetrante del diritto di azione, ostacolandone o rendendone difficoltoso l'esercizio, in particolare col prevedere la sanzione della decadenza. - S.nn. 87/1962, 107/1963, 47/1964, 39/1969, 87/1969, 130/1970, 46/1974; 107/1963; 57/1972, 186/1972, 93/1979.

Massima n. 14289

L'art. 24, L. 19 gennaio 1942 n. 22, precludendo l'esercizio dell'azione giurisdizionale se non sia stato preventivamente esperito ricorso al Consiglio di amministrazione dell'E.n.p.a.s. nel breve termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'ente, limita gravemente la tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost., vanificando altresi' il contenuto sostanziale e l'imprescrittibilita' del diritto all'assegno vitalizio, su cui verte il giudizio 'a quo'. Pertanto, il suddetto articolo, abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro citato (assorbiti i motivi di censura ulteriormente prospettati) - nella parte in cui non prevedeva l'esperibilita' del ricorso alla Corte dei conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - sui termini di decadenza previsti per l'esercizio della tutela giurisdizionale, v. anche S.nn. 8/1976, 97/1980.

Massima n. 14290

In conseguenza della pronuncia di parziale incostituzionalita' dell'art. 24, L.n. 22 del 1942, va dichiarata - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nella parte in cui non prevede l'esperimento del ricorso alla Corte dei conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali), abrogato dall'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevedeva l'esperibilità del ricorso alla Corte dei Conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

b) dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non prevede l'esperibilità del ricorso alla Corte dei Conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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