Corte costituzionale

Sentenza n. 504/1989

Corte cost., sent. 15 novembre 1989, n. 504

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
504/1989
Data di deposito
15 novembre 1989
Data di decisione
26 ottobre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:504

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 14083

Le numerose pronunce di illegittimita' costituzionale relative ai divieti di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo per effetto di cumulo con altro trattamento, perseguono l'intento di rendere possibile - sino all'entrata in vigore della nuova disciplina 'ex' art. 6, d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato, onde, in applicazione dei medesimi principi, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 102/1982, 184 e 1086/1988, 179/1989, 250/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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