Corte costituzionale
Sentenza n. 504/1989
Corte cost., sent. 15 novembre 1989, n. 504
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 504/1989
- Data di deposito
- 15 novembre 1989
- Data di decisione
- 26 ottobre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:504
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 14083
Le numerose pronunce di illegittimita' costituzionale relative ai divieti di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo per effetto di cumulo con altro trattamento, perseguono l'intento di rendere possibile - sino all'entrata in vigore della nuova disciplina 'ex' art. 6, d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato, onde, in applicazione dei medesimi principi, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 102/1982, 184 e 1086/1988, 179/1989, 250/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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