Corte costituzionale

Sentenza n. 503/1989

Corte cost., sent. 15 novembre 1989, n. 503

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
503/1989
Data di deposito
15 novembre 1989
Data di decisione
26 ottobre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:503

Norme oggetto del giudizio

  • art. 308, comma 1, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 14189

La "eccezionalita'" dei casi in cui la legge puo' prescrivere l'arresto da parte dell'autorita' di polizia (art. 13, comma terzo, Cost.) comporta che alla riserva di giurisdizione posta nel precedente comma del medesimo articolo non possono apportarsi deroghe aventi una sfera di applicabilita' cosi' ampia ed esaustiva da tradursi, a loro volta, in regola assoluta. Pertanto, l'art. 308, comma primo, cod.pen.mil.pace - il quale impone l'arresto di polizia in flagranza di qualsiasi reato militare punibile con pena detentiva (riferendosi cosi' a tutti i reati previsti nel medesimo codice) - e' costituzionalmente illegittimo, per difetto del requisito dell'eccezionalita', di cui all'art. 13,comma terzo, Cost. (restando cosi' assorbite le ulteriori censure prospettate dal giudice rimettente). In conseguenza della dichiarazione di incostituzionalita' del suddetto articolo, a determinare i casi di arresto in flagranza nei confronti di reati militari commessi da militare non potranno che essere, allo stato della legislazione, le disposizioni del diritto processuale penale ordinario (artt. 380 e 381 del cod.proc.pen. 1988), in forza del richiamo contenuto nell'art. 261, prima parte, cod.pen.mil.pace. - v. anche S.nn. 3/1972, 173/1971, 79/1982, 126/1972, 64/1977, 74/1975; nonche' (circa l'irrazionalita' di norme restrittive della liberta' personale per violazioni non punibili con pena detentiva) S.nn. 215/1983, 39/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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