Corte costituzionale
Sentenza n. 503/1989
Corte cost., sent. 15 novembre 1989, n. 503
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 503/1989
- Data di deposito
- 15 novembre 1989
- Data di decisione
- 26 ottobre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:503
Norme oggetto del giudizio
- art. 308, comma 1, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 14189
La "eccezionalita'" dei casi in cui la legge puo' prescrivere l'arresto da parte dell'autorita' di polizia (art. 13, comma terzo, Cost.) comporta che alla riserva di giurisdizione posta nel precedente comma del medesimo articolo non possono apportarsi deroghe aventi una sfera di applicabilita' cosi' ampia ed esaustiva da tradursi, a loro volta, in regola assoluta. Pertanto, l'art. 308, comma primo, cod.pen.mil.pace - il quale impone l'arresto di polizia in flagranza di qualsiasi reato militare punibile con pena detentiva (riferendosi cosi' a tutti i reati previsti nel medesimo codice) - e' costituzionalmente illegittimo, per difetto del requisito dell'eccezionalita', di cui all'art. 13,comma terzo, Cost. (restando cosi' assorbite le ulteriori censure prospettate dal giudice rimettente). In conseguenza della dichiarazione di incostituzionalita' del suddetto articolo, a determinare i casi di arresto in flagranza nei confronti di reati militari commessi da militare non potranno che essere, allo stato della legislazione, le disposizioni del diritto processuale penale ordinario (artt. 380 e 381 del cod.proc.pen. 1988), in forza del richiamo contenuto nell'art. 261, prima parte, cod.pen.mil.pace. - v. anche S.nn. 3/1972, 173/1971, 79/1982, 126/1972, 64/1977, 74/1975; nonche' (circa l'irrazionalita' di norme restrittive della liberta' personale per violazioni non punibili con pena detentiva) S.nn. 215/1983, 39/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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