Corte costituzionale

Sentenza n. 502/1989

Corte cost., sent. 15 novembre 1989, n. 502

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
502/1989
Data di deposito
15 novembre 1989
Data di decisione
26 ottobre 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:502

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
  • art. 1, comma 2, legge n. 1339 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 14079

La 'ratio' delle gia' intervenute pronunce di illegittimita' costituzionale relative a divieti di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo per effetto di cumulo di trattamenti, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di sindacato di legittimita' costituzionale. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di invalidita' a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 102/1982; 1086 e 1144/1988; 81, 179, 250, 373/1989.

Massima n. 14081

E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una norma gia' dichiarata , 'in parte qua', costituzionalmente illegittima - la questione di incostituzionalita' dell'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidita' erogata dalla medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 179 e 250/1989.

Massima n. 14082

E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una norma gia' dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta INPS, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 373/1989.

Massima n. 14084

E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una disposizione gia' dichiarata incostituzionale con riguardo a tutte le possibili ipotesi di cumulo in essa previste - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962 n. 1339, concernente l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione speciale artigiani. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 81/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di invalidità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966 n. 613, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con le sentenze di questa Corte nn. 179 e 250 del 1989, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità erogata dalla medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto, questione sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza di questa Corte n. 373 del 1989, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta I.N.P.S., qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto, questione sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in epigrafe;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962 n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, sotto ogni profilo, con la sentenza di questa Corte n. 81 del 1989, questione sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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