Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1989
Corte cost., sent. 16 febbraio 1989, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1989
- Data di deposito
- 16 febbraio 1989
- Data di decisione
- 9 febbraio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 12993
COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - PUBBLICITA' DELLE UDIENZE Essendo ormai compiuta l'evoluzione legislativa, dottrinaria e giurisprudenziale nel senso del carattere giurisdizionale dei processi tributari, non e' piu' procrastinabile la declaratoria di illegittimita' costituzionale delle disposizioni che escludono la pubblicita' delle udienze davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, onde adeguarle al precetto dell'art. 101 Cost. e consentire l'operativita' di un principio che e' espressione di civilta' giuridica ed e' recepito anche in vari atti internazionali: stante, tuttavia, la gradualita' con la quale e' avvenuta detta evoluzione, tale declaratoria, in quanto corrispondente ad un'illegittimita' riscontrabile soltanto al momento della relativa decisione, non opera relativamente ad atti e provvedimenti emessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. - v. S.nn. 12 del 1971; 212 del 1986; O.n. 378 del 1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del codice di procedura civile (pubblicità delle udienze) ai giudizi che si svolgono dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ferma restando la validità di tutti gli atti anteriormente compiuti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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