Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1989

Corte cost., sent. 16 febbraio 1989, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/1989
Data di deposito
16 febbraio 1989
Data di decisione
9 febbraio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 12993

COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - PUBBLICITA' DELLE UDIENZE Essendo ormai compiuta l'evoluzione legislativa, dottrinaria e giurisprudenziale nel senso del carattere giurisdizionale dei processi tributari, non e' piu' procrastinabile la declaratoria di illegittimita' costituzionale delle disposizioni che escludono la pubblicita' delle udienze davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, onde adeguarle al precetto dell'art. 101 Cost. e consentire l'operativita' di un principio che e' espressione di civilta' giuridica ed e' recepito anche in vari atti internazionali: stante, tuttavia, la gradualita' con la quale e' avvenuta detta evoluzione, tale declaratoria, in quanto corrispondente ad un'illegittimita' riscontrabile soltanto al momento della relativa decisione, non opera relativamente ad atti e provvedimenti emessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. - v. S.nn. 12 del 1971; 212 del 1986; O.n. 378 del 1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del codice di procedura civile (pubblicità delle udienze) ai giudizi che si svolgono dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ferma restando la validità di tutti gli atti anteriormente compiuti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze