Corte costituzionale
Sentenza n. 498/1989
Corte cost., sent. 10 novembre 1989, n. 498
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 498/1989
- Data di deposito
- 10 novembre 1989
- Data di decisione
- 26 ottobre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:498
Norme oggetto del giudizio
- art. 323, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 128, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 14178
La questione di legittimita' costituzionale concernente l'omessa previsione del potere del giudice di nominare 'ex officio' un consulente tecnico di parte all'imputato che non vi abbia provveduto, puo' essere ammessa ancorche' sollevata dopo la reiezione della relativa istanza (presentata dal difensore d'ufficio) trattandosi di una decisione assunta in corso d'istruttoria mediante ordinanza sempre revocabile e potendo sempre reiterarsi l'istanza che non ha trovato accoglimento.
Massima n. 14182
Ove non sia possibile conoscere gli intendimenti dell'imputato, il difensore puo' sempre procedere alla nomina del consulente tecnico di parte, salvo il potere dell'assistito di revocare espressamente la nomina. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 128, comma primo, e 323, comma primo, cod.proc.pen. del 1930, nella parte in cui non e' previsto il potere del giudice istruttore di nominare un consulente tecnico di parte nel caso di impossibilita', per il difensore, di conoscere gli intendimenti dell'imputato).
Massima n. 14183
Mentre la presenza del difensore principale - in quanto indispensabile per garantire all'imputato la libera e consapevole scelta del comportamento processuale - deve essere realizzata anche d'ufficio, non puo' essere affidata al giudice o al p.m. la possibilita' di nominare d'ufficio all'imputato nolente un consulente tecnico, dal momento che l'art. 24 Cost. non consente di trasformare una "facolta'" della parte in un potere discrezionale del magistrato. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 128, comma primo, e 323, comma primo, cod.proc.pen. del 1930, nella parte in cui non prevedono la possibilita' di nomina d'ufficio del consulente tecnico di parte contro la volonta' dell'imputato). - v. anche S.nn. 149/1983, 345/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, primo comma, e 323, primo comma, codice di procedura penale 1930, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli con ordinanza 16 novembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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