Corte costituzionale
Sentenza n. 491/1989
Corte cost., sent. 7 novembre 1989, n. 491
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 491/1989
- Data di deposito
- 7 novembre 1989
- Data di decisione
- 25 ottobre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:491
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 297 del 29 maggio 1982
- art. 2120, comma 3, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 14174
Diversamente dall'indennita' di anzianita' originariamente prevista dall'art. 2120 cod.civ. (cui restano assimilabili le indennita' di fine rapporto dei pubblici dipendenti), il trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n. 297 del 1982 non e' proporzionale all'anzianita' - la quale conserva solo un'influenza indiretta ai fini del calcolo - ma si correla alle retribuzioni effettivamente percepite, sicche' e' giustificato che ai fini del nuovo trattamento siano computabili i periodi di sospensione della prestazione di lavoro durante i quali il lavoratore conserva la retribuzione ('ex' art. 2110 cod.civ.) e non anche il servizio militare di leva, durante il quale il lavoratore non conserva la retribuzione ne' direttamente, ne' in forme equivalenti di previdenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297).
Massima n. 14175
A differenza dell'art. 1, comma secondo, del d.lgs.C.p.S. 13 settembre 1946 n. 303 - dichiarato costituzionalmente illegitti- mo - la legge n. 297 del 1982 non esclude che il periodo di leva militare vada computata nell'anzianita' di servizio a tutti i suoi effetti, ma solo che fra tali effetti rientri il diritto all'indennita' di anzianita', che la medesima legge sostituisce con un trattamento di natura diversa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, cod.civ., nel testo sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982 n. 297, impugnato - in riferimento all'art. 136 Cost. - per asserita ripristinazione di norma dichiarata incostituzionale). - S.n. 8/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod.civ., modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamento di fine rapporto, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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