Corte costituzionale

Sentenza n. 488/1989

Corte cost., sent. 7 novembre 1989, n. 488

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
488/1989
Data di deposito
7 novembre 1989
Data di decisione
25 ottobre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:488

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 14080

Posto che la giurisprudenza costituzionale ha conferito generale portata al principio che consente la cumulabilita' di piu' integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici, contrastano con il principio di uguaglianza quei divieti di integrazione tuttora vigenti in quanto non riconducibili ad alcuna delle gia' intervenute declaratorie di incostituzionalita'. Pertanto, ribadendosi l'auspicio circa un sollecito adeguamento dell'INPS alle ormai consolidate affermazioni in materia, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione di invalidita' a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 373 e 355/1989; 1144 e 184/1988; 102/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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