Corte costituzionale
Sentenza n. 488/1989
Corte cost., sent. 7 novembre 1989, n. 488
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 488/1989
- Data di deposito
- 7 novembre 1989
- Data di decisione
- 25 ottobre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:488
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 14080
Posto che la giurisprudenza costituzionale ha conferito generale portata al principio che consente la cumulabilita' di piu' integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici, contrastano con il principio di uguaglianza quei divieti di integrazione tuttora vigenti in quanto non riconducibili ad alcuna delle gia' intervenute declaratorie di incostituzionalita'. Pertanto, ribadendosi l'auspicio circa un sollecito adeguamento dell'INPS alle ormai consolidate affermazioni in materia, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione di invalidita' a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto. - S. nn. 373 e 355/1989; 1144 e 184/1988; 102/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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