Corte costituzionale
Sentenza n. 471/1989
Corte cost., sent. 31 luglio 1989, n. 471
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 471/1989
- Data di deposito
- 31 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:471
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 13831
All'indennita' premio di servizio - istituto radicalmente evolutosi per effetto sia della nuova legislazione (art. 22, L. n. 440 del 1987) sia dei numerosi interventi della Corte costituzionale, deve essere riconosciuta una natura mista, retributiva, previdenziale e assistenziale e poiche' trattasi di indennita' che entra nel patrimonio del dipendente, non puo' dubitarsi che essa possa formare oggetto di successione testamentari nei casi in cui manchino le persone tutelate in via principale dal legislatore per essere integrate nel nucleo familiare del dipendente stesso e, come tali, sostentate dalla retribuzione da questi percepita. E' pertanto costituzionalmenteillegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede la possibilita' di disporre per testamento dell'indennita' premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa. - v. S. nn. 115/1979, 821/1988, 110/1981, 208/1986, 763/1988, 8/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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