Corte costituzionale
Sentenza n. 449/1989
Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 449
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 449/1989
- Data di deposito
- 27 luglio 1989
- Data di decisione
- 19 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:449
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 2, legge n. 270 del 20 maggio 1982
- art. 19, legge n. 326 del 26 luglio 1984
- art. 1, legge n. 326 del 26 luglio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 13825
Non e' ragionevole che il legislatore nell'assolvere ad una funzione correttiva della disciplina concernente l'inquadramento in ruolo di categorie di personale docente precario abbia riconsiderato, per gli insegnanti in possesso di certi requisiti, le abilitazioni comunque conseguite fino al momento di entrata in vigore della legge n. 326 del 1984 (artt. 7 e 15 stessa legge) e non abbia invece riconosciuto, per i docenti della scuola materna, le abilitazioni ottenute per effetto della partecipazione a concorsi ordinari in via di espletamento nel periodo intercorrente tra tale legge e la legge n. 270 del 1982. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nella parte in cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, n. 326. - v. S. n. 282/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), nella parte in cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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