Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1989

Corte cost., sent. 14 febbraio 1989, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1989
Data di deposito
14 febbraio 1989
Data di decisione
8 febbraio 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 4, legge n. 143 del 2 marzo 1949

Parametri

Massime

Massima n. 13389

Nel confronto tra il credito di una categoria professionale e la generalita' dei crediti di somme di denaro, l'ordinamento riconosce, sotto diversi profili, rilevanza alla natura o alla causa del credito, sicche' l'attribuzione di un trattamento privilegiato ad un credito professionale si pone in contrasto con il princi'pio di eguaglianza solo se non e' razionalmente giustificata da una reale differenza tra ipotesi difformente regolate (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, quarto comma, legge 2 marzo 1949, n. 143). - cfr. S. n.1064/1988.

Massima n. 13390

Per aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del princi'pio di eguaglianza, occorre che il "tertium comparationis" risponda ad una regola generale, rispetto alla quale la disciplina denunciata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio. Tale utlie comparazione non puo' essere compiuta in ordine al trattamento riservato ai crediti degli ingegneri ed architetti, in quanto nell'ordinamento non e' sancito un trattamento uniforme dei crediti profesisonali ed anzi, per i crediti di piu` categorie di liberi professionisti, e' riconosciuto un trattamento privilegiato analogo a quello fatto ai crediti in parola (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), sollevata dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze