Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1989
Corte cost., sent. 14 febbraio 1989, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1989
- Data di deposito
- 14 febbraio 1989
- Data di decisione
- 8 febbraio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 4, legge n. 143 del 2 marzo 1949
Parametri
Massime
Massima n. 13389
Nel confronto tra il credito di una categoria professionale e la generalita' dei crediti di somme di denaro, l'ordinamento riconosce, sotto diversi profili, rilevanza alla natura o alla causa del credito, sicche' l'attribuzione di un trattamento privilegiato ad un credito professionale si pone in contrasto con il princi'pio di eguaglianza solo se non e' razionalmente giustificata da una reale differenza tra ipotesi difformente regolate (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, quarto comma, legge 2 marzo 1949, n. 143). - cfr. S. n.1064/1988.
Massima n. 13390
Per aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del princi'pio di eguaglianza, occorre che il "tertium comparationis" risponda ad una regola generale, rispetto alla quale la disciplina denunciata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio. Tale utlie comparazione non puo' essere compiuta in ordine al trattamento riservato ai crediti degli ingegneri ed architetti, in quanto nell'ordinamento non e' sancito un trattamento uniforme dei crediti profesisonali ed anzi, per i crediti di piu` categorie di liberi professionisti, e' riconosciuto un trattamento privilegiato analogo a quello fatto ai crediti in parola (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), sollevata dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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