Corte costituzionale

Sentenza n. 413/1989

Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 413

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
413/1989
Data di deposito
18 luglio 1989
Data di decisione
6 luglio 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:413

Norme oggetto del giudizio

  • art. 59, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
  • art. 60, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
  • art. 18, legge della Regione Piemonte n. 42 del 12 agosto 1976
  • art. 19, legge della Regione Piemonte n. 42 del 12 agosto 1976
  • art. 4, decreto-legge n. 393 del 23 settembre 1987
  • art. 17, comma 2, legge n. 67 del 11 marzo 1988

Parametri

Massime

Massima n. 13548

La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 59 e 60, L. 10 febbraio 1953 n. 62, e degli artt. 18 e 19, L. reg. Piemonte 12 agosto 1976 n. 42 - impugnati in quanto,dopo l'annullamento giurisdizionale dell'atto negativo di controllo, non consentono al CO.RE.CO. di reiterare l'esercizio del medesimo potere di controllo - va dichiarata inammissibile per irrilevanza, in quanto concerne un'evenienza (la reiterabilita' o meno del controllo) estranea all'ambito del giudizio 'a quo', il quale, essendo limitato alla richiesta di annullamento dell'atto negativo di controllo, non richiede alcuna diretta applicazione della normativa impugnata. (Questione sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).

Massima n. 13549

La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, d.l. 23 settembre 1987 n. 393, e 17, comma secondo, L. 11 marzo 1988 n. 67 - disciplinanti l'esclusione delle cd. offerte anomale dalle gare d'appalto - va dichiarata inammissibile per irrilevanza, in quanto il giudice 'a quo' ne ha espressamente subordinato la rilevanza ('ex se' carente) all'accoglimento di altra questione (concernente la normativa statale e regionale in tema di controlli del CO.RE.CO.) dichiarata, a sua volta, inammissibile per irrilevanza.(Questione sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 23 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili a uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo) e dell'art. 17, comma secondo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)), nonché la questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), 18 e 19 della legge regionale del Piemonte 12 agosto 1976, n. 42 (Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo), sollevate in riferimento all'art. 97 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze