Corte costituzionale
Sentenza n. 412/1989
Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 412
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 412/1989
- Data di deposito
- 18 luglio 1989
- Data di decisione
- 6 luglio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:412
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 2, legge n. 203 del 3 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 13584
In base alla regola dell'assorbimento - che determina la disciplina dei contratti misti - nel caso in cui l'apporto di bestiame da parte del soccidante sia inferiore al quinto del valore dell'intero bestiame, la soccida parziaria con conferimento di pascolo va ricondotta allo schema della soccida con conferimento di pascolo, la quale, a differenza della soccida parziaria, e' automaticamente convertibile in affitto, essendo 'ex lege' esclusa la possibilita' di contributo del soccidante alla direzione dell'impresa. Consegue che, nel caso di cui trattasi, la convertibilita' in affitto per volonta' unilaterale del soccidario non e' altro che un'applicazione dell'analoga norma sulla soccida con conferimento di pascolo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui prevede l'incondizionata convertibilita' in affitto dei contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo se l'apporto di bestiame del soccidante e' inferiore al quinto del valore complessivo). - S. n. 138/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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