Corte costituzionale
Sentenza n. 397/1989
Corte cost., sent. 13 luglio 1989, n. 397
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 397/1989
- Data di deposito
- 13 luglio 1989
- Data di decisione
- 5 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:397
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 50, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 13530
Ai sensi dell'art, 5, comma dodicesimo, D.L.1 ottobre 1973, n. 580 (conv. in L. n. 766 del 1973), i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia ivi menzionati, i quali, oltre i limiti d'impegno attinenti alla loro qualifica specifica previsti nello stesso articolo, svolgano altresi' attivita' di assistenza e cura, sono equiparati agli assistenti ospedalieri. Tali soggetti quindi, ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato, vengono a trovarsi in apice, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni universitari con compiti assistenziali, stante che anche per essi sono previsti (stesso art. 5, commi sesto e undicesimo) la procedura concorsuale e l'espletamento di istituzionali prestazioni d'ordine didattico mentre, per quanto concerne l'attivita' scientifica, la ricerca dai medesimi svolta e' sempre fruibile - per i principi di liberta' che costituzionalmente la assistono - da chiunque sia interessato, per il proprio arricchimento, ai suoi contenuti esternati in pubblicazioni edite. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 5, comma terzo, n. 3 L. 21 febbraio 1980, n. 28 nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' a professore associato, i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest' ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. - V. S. n. 89/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze