Corte costituzionale

Sentenza n. 397/1989

Corte cost., sent. 13 luglio 1989, n. 397

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
397/1989
Data di deposito
13 luglio 1989
Data di decisione
5 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:397

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
  • art. 50, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 13530

Ai sensi dell'art, 5, comma dodicesimo, D.L.1 ottobre 1973, n. 580 (conv. in L. n. 766 del 1973), i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia ivi menzionati, i quali, oltre i limiti d'impegno attinenti alla loro qualifica specifica previsti nello stesso articolo, svolgano altresi' attivita' di assistenza e cura, sono equiparati agli assistenti ospedalieri. Tali soggetti quindi, ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato, vengono a trovarsi in apice, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni universitari con compiti assistenziali, stante che anche per essi sono previsti (stesso art. 5, commi sesto e undicesimo) la procedura concorsuale e l'espletamento di istituzionali prestazioni d'ordine didattico mentre, per quanto concerne l'attivita' scientifica, la ricerca dai medesimi svolta e' sempre fruibile - per i principi di liberta' che costituzionalmente la assistono - da chiunque sia interessato, per il proprio arricchimento, ai suoi contenuti esternati in pubblicazioni edite. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 5, comma terzo, n. 3 L. 21 febbraio 1980, n. 28 nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' a professore associato, i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest' ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. - V. S. n. 89/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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