Corte costituzionale
Sentenza n. 389/1989
Corte cost., sent. 11 luglio 1989, n. 389
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 389/1989
- Data di deposito
- 11 luglio 1989
- Data di decisione
- 4 luglio 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:389
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 1988
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 52, trattato cee
- art. 59, trattato cee
- art. 8, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 98, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
Massime
Massima n. 13527
Dalle norme contenute negli articoli 52 e 59 del Trattato CEE - cosi' come interpretate (in sede di giudizio promosso a norma dell'art. 169 Trattato) dalla Corte di Giustizia europea e, percio', immediatamente applicabili negli ordinamenti nazionali come norme investite di "forza o valore di legge" - deriva, per i cittadini dei Paesi aderenti alla comunita' che svolgano un lavoro autonomo all'interno di altro Stato membro, oltre alla liberta' di stabilimento e quella di prestazione di servizi, anche la garanzia di essere parificati ai cittadini di quello stesso Stato nel godimento dei diritti e delle agevolazioni concernenti l'accesso alla proprieta' o alla locazione degli alloggi. Conseguentemente vanno disapplicate le norme di legge, statali o regionali, che riservano quei diritti e quei vantaggi ai soli cittadini italiani, ferma restando, altresi', l'esigenza di necessarie abrogazioni o modificazioni delle stesse norme al fine di eliminare le eventuali incompatibilita' o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie. - S. nn. 113/1975 - 170/1984.
Massima n. 13528
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1988, nonostante l'espressa sua autoqualificazione come "atto di indirizzo e coordinamento", non e', invero, per contenuto e finalita', atto della funzione che il Governo esercita esclusivamente verso le regioni e le province autonome, adempiendo piuttosto ad una mera funzione notiziale ovvero a quella di portare a conoscenza di tutti gli organi, statali e regionali, che operano nell'applicazione delle leggi sull'edilizia residenziale pubblica e sull'accesso al relativo credito, una norma comunitaria, determinata nel suo preciso significato da una sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee nonche' direttamente applicabile e prevalente su ogni altra legge (statale, regionale o provinciale). Come tale esso non e', pertanto, atto oggettivamente idoneo ad apportare qualsivoglia lesione o a produrre qualsiasi forma di interferenza nei confronti delle autonomie costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al d.P.C.M. 28 ottobre 1988). - S. nn. 219/1984, 151/1986, 107 e 611/1987, 726/1988 (in tema di criteri di identificazione dell'oggettiva natura degli atti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione all'articolo unico del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 1988 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ed al relativo credito dei cittadini comunitari esercenti attività di lavoro autonomo), in riferimento agli artt. 8, n. 10, 16 e 98 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione, nonché all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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