Corte costituzionale
Sentenza n. 373/1989
Corte cost., sent. 6 luglio 1989, n. 373
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 373/1989
- Data di deposito
- 6 luglio 1989
- Data di decisione
- 3 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:373
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 13524
Le residue ipotesi di divieto di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo, per effetto di cumulo con altro trattamento, sono incompatibili con l'intento - perseguito dalla Corte attraverso molteplici pronunce di illegittimita' costituzionale - di rendere possibile, sino all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. n. 463 (conv. in L. n. 638) del 1983, l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato. Pertanto, e' cotituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) - l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. (L'interprete deve vieppiu' attenersi ad una lettura dell'art. 1, comma secondo cit., che, in applicazione dell' 'eadem ratio', consenta di riconoscere il diritto all'integrazione anche in tutte le ulteriori, possibili ipotesi di cumulo di trattamenti contemplate dalla norma 'de qua'). - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 81/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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