Corte costituzionale

Sentenza n. 373/1989

Corte cost., sent. 6 luglio 1989, n. 373

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
373/1989
Data di deposito
6 luglio 1989
Data di decisione
3 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:373

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 13524

Le residue ipotesi di divieto di integrazione al minimo delle pensioni in caso di superamento del minimo, per effetto di cumulo con altro trattamento, sono incompatibili con l'intento - perseguito dalla Corte attraverso molteplici pronunce di illegittimita' costituzionale - di rendere possibile, sino all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. n. 463 (conv. in L. n. 638) del 1983, l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato. Pertanto, e' cotituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) - l'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto. (L'interprete deve vieppiu' attenersi ad una lettura dell'art. 1, comma secondo cit., che, in applicazione dell' 'eadem ratio', consenta di riconoscere il diritto all'integrazione anche in tutte le ulteriori, possibili ipotesi di cumulo di trattamenti contemplate dalla norma 'de qua'). - S. nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 81/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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