Corte costituzionale

Sentenza n. 356/1989

Corte cost., sent. 27 giugno 1989, n. 356

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
356/1989
Data di deposito
27 giugno 1989
Data di decisione
14 giugno 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:356

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, ult. all.A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 13085

Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per quanto concerne l'intera materia disciplinare, si riconduce al generale sistema del pubblico impiego, di cui al d.P.R. n. 3 del 1957. In particolare, nell'ipotesi di sospensione dell'agente per arresto, dovuto a cause di servizio, costituisce disparita' di trattamento il fatto che il diritto al relativo indennizzo per il periodo di sospensione sia riconosciuto al dipendente poi prosciolto per insufficienza di prove e non anche, nel caso analogo, del soggetto prosciolto a seguito di intervenuta amnistia. peraltro, trattandosi, nella specie, di attuarel'immediata reintegrazione nella posizione lavorativa ex ante, per fini soprattutto di natura economica non sembra trovar rilievo la considerazione che l'interessato potrebbe rinunciare in sede penale all'amnistia onde ottenere, in tempo successivo, il proscioglimento ad altro titolo. E' quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A, annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'indennizzo in esso previsto, l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A, annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'indennizzo in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze