Corte costituzionale
Sentenza n. 351/1989
Corte cost., sent. 22 giugno 1989, n. 351
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 351/1989
- Data di deposito
- 22 giugno 1989
- Data di decisione
- 14 giugno 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:351
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 5, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 10, comma 6, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 13018
Il diritto di difesa deve ritenersi sufficientemente garantito - in ragione delle speciali caratteristiche del singolo atto o procedimento - anche da norme che consentono l'assistenza del difensore senza renderla obbligatoria; esso pertanto non e' violato dall'art. 10 della L. n. 184 del 1983, in quanto l'omessa previsione della difesa tecnica nella prima fase del procedimento per la dichiarazione di adottabilita' del minore esclude l'obbligo ma non la facolta' dei genitori (o del tutore) di avvalersi dell'assistenza del difensore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi quinto e sesto, L. 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.). - S. nn. 29/1962, 190/1970, 150/1972, 202/1975.
Massima n. 13019
Il diritto di difesa non comporta l'obbligo del giudice di indicare alle parti possibilita' od opportunita' processuali di cui possono avvalersi secondo legge, onde con esso non contrasta l'art. 10 della legge n. 184 del 1983,nella parte in cui non prevede che il giudice debba avvisare i genitori (o il tutore) della facolta' - ad essi spettante in forza del medesimo articolo - di farsi assistere da un difensore nella fase preliminare del procedimento di adottabilita' del minore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi quinto e sesto, L. 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto e sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Torino - Sezione per i minorenni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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