Corte costituzionale
Sentenza n. 350/1989
Corte cost., sent. 22 giugno 1989, n. 350
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 350/1989
- Data di deposito
- 22 giugno 1989
- Data di decisione
- 14 giugno 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:350
Norme oggetto del giudizio
- (atto di) citazione del 5 gennaio 1989
Parametri
Massime
Massima n. 13017
Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana per violazione dell'art. 122, comma quarto, Cost. (irresponsabilita' dei consiglieri regionali per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni) in relazione all'atto 5 gennaio 1989 con cui il Procuratore della Repubblica di Firenze aveva citato a giudizio direttissimo un consigliere regionale per concorso nel reato di diffamazione, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse attuale, essendo intervenuta assoluzione dell'imputato perche' il fatto non costituisce reato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana con ricorso 27 febbraio 1989 in relazione all'atto 5 gennaio 1989 del Procuratore della Repubblica di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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