Corte costituzionale
Sentenza n. 349/1989
Corte cost., sent. 22 giugno 1989, n. 349
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 349/1989
- Data di deposito
- 22 giugno 1989
- Data di decisione
- 14 giugno 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:349
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 1580 del 3 dicembre 1931
Parametri
Massime
Massima n. 13016
L'individuazione dei soggetti obbligati alla rivalsa delle rette di assistenza, spedalita' e ricovero, nonche' dell'ordine in cui essi sono obbligati, e' testualmente concepita dalla L. n. 1580 del 1931 mediante un rinvio alla disciplina codicistica degli alimenti, vigente al tempo di avveramento della fattispecie, che poneva gli alimenti a carico dei congiunti del ricoverato; una volta modificata la disciplina dell'obbligo alimentare (ad opera del combinato disposto degli artt. 433, 437 e 438, ultimo comma, del nuovo codice civile), e' a tale normativa - la quale include fra gli obbligati, e con precedenza rispetto agli altri, il donatario, a meno che si tratti di donazione fatta in previsione di matrimonio, o remuneratoria - cui si deve aver riguardo per l'individuazione degli obbligati alla rivalsa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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