Corte costituzionale
Sentenza n. 347/1989
Corte cost., sent. 22 giugno 1989, n. 347
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 347/1989
- Data di deposito
- 22 giugno 1989
- Data di decisione
- 14 giugno 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:347
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, regio decreto n. 1986 del 16 ottobre 1919
Parametri
- art. 3, Costituzione
- regio decreto n. 1626 del 18 novembre 1910
Massime
Massima n. 13014
E' privo di giustificazione il trattamento differenziato in materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti alle stesse forze armate "non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione". Nella specie, in detta materia, l'avvenuta abrogazione di norme poste a raffronto, non esclude la sindacabilita' di quella denunciata nel giudizio di costituzionalita', se i presupposti di fatto si siano verificati completamente sotto l'imperio della disciplinia abrogata. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 12 del R.D. 18 novembre 1920, n. 1626, l'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione dei sottufficiali dell'esercito che, avendo un'anzianita' di quindici anni di servizio, siano stati rimossi dal grado e siano cessati dal servizio per condanna penale. - v. S. nn. 236/1985, 255/1982, 144/1971, 77/1963, 4/1959.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (Stato giuridico ed economico dei sottufficiali del regio esercito) nella parte in cui non prevede il diritto a pensione dei sottufficiali dell'esercito che, avendo un'anzianità di quindici anni di servizio, siano stati rimossi dal grado e siano cessati dal servizio per condanna penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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