Corte costituzionale

Sentenza n. 318/1989

Corte cost., sent. 6 giugno 1989, n. 318

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
318/1989
Data di deposito
6 giugno 1989
Data di decisione
18 maggio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:318

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 12720

Nel caso in cui al titolare di rendita di inabilita' sia occorso un ulteriore infortunio indennizzabile, intervallato da oltre dieci anni dal precedente, e' ingiustificato e irrazionale che alla rendita predetta sia inapplicabile il principio della consolidazione, vigente invece se l'infortunio e' unico e che, quindi - in un'ipotesi in cui vi e' addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilita' del plurinfortunato - essa sia soggetta a revisione, con l'effetto di poter essere quantificata in misura anche inferiore a quella gia' spettante. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 80, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella gia' erogatagli.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze