Corte costituzionale
Sentenza n. 318/1989
Corte cost., sent. 6 giugno 1989, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 318/1989
- Data di deposito
- 6 giugno 1989
- Data di decisione
- 18 maggio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:318
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 12720
Nel caso in cui al titolare di rendita di inabilita' sia occorso un ulteriore infortunio indennizzabile, intervallato da oltre dieci anni dal precedente, e' ingiustificato e irrazionale che alla rendita predetta sia inapplicabile il principio della consolidazione, vigente invece se l'infortunio e' unico e che, quindi - in un'ipotesi in cui vi e' addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilita' del plurinfortunato - essa sia soggetta a revisione, con l'effetto di poter essere quantificata in misura anche inferiore a quella gia' spettante. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 80, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella gia' erogatagli.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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