Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1989

Corte cost., sent. 25 maggio 1989, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/1989
Data di deposito
25 maggio 1989
Data di decisione
17 maggio 1989
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:284

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 469 del 12 ottobre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 12013

REGIONI IN GENERE - REGIONE TOSCANA - REGOLAMENTI COMUNITARI - AGRICOLTURA. Spetta in principio alle Regioni, nelle materie di loro competenza, l'attuazione anche in via normativa di regolamenti comunitari non "autosufficienti", ma non e' escluso l'intervento statale fondato su idoneo presupposto giustificativo ed adottato nella forma dovuta. Nella specie, per quanto concerne la disciplina dei requisiti formali e sostanziali degli atti di trasferimento del diritto di reimpianto di viti, pur sussistendo indubbie esigenze unitarie, tuttavia l'intervento dello Stato e' lesivo delle attribuzioni regionali perche' non adottato nella forma della legge (o atto equiparato) o almento sulla base di idoneo supporto legislativo: di conseguenza deve dichiararsi che non spetta allo Stato di disciplinare mediante decreto ministeriale gli oggetti di cui agli artt. 1 e 3 (salvo che per la parte concernente l'autorizzazione regionale al diritto trasferito) del decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 1988, n. 469 e di conseguenza tale decreto deve essere annullato limitatamente a tali disposizioni. Inoltre, non essendo imposta da alcun interesse unitario la totale privazione in capo alle regioni del relativo potere, non spetta allo Stato vietare qualsiasi autorizzazione di nuovi impianti di viti previsti per le superfici a denominazione di origine controllata a norma dell'art. 6 Reg. CEE n. 822/1987 a favore di chi abbia ceduto il diritto di reimpianto di viti e di conseguenza deve essere annullato l'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura sopraindicato. Viceversa non si risolve in indebita limitazione delle attribuzioni regionali, e percio' spetta allo Stato, sia la previsione del previo assenso delle regioni all'esercizio del diritto oggetto del trasferimento (arrt. 2 e 3 del decreto ministeriale) sia l'imposizione di obblighi di comunicazione dei trasferimenti medesimi (artt. 4 e 6 del decreto medesimo). - cfr. S. n. 304/1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato di disciplinare mediante decreto ministeriale gli oggetti di cui agli artt. 1 e 3 (salvo che per la parte concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito), del decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 1988, n. 469 e di conseguenza annulla tale decreto limitatamente a tali disposizioni;

Dichiara che non spetta allo Stato vietare qualsiasi autorizzazione di nuovi impianti di viti, previsti per le superfici a denominazione di origine controllata a norma dell'art. 6 del Regolamento CEE n. 822 del 1987, a favore di chi abbia ceduto il diritto di reimpianto di viti e di conseguenza annulla l'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 1988, n. 469;

Dichiara che spetta allo Stato di adottare la disciplina di cui agli artt. 2 e 3 (limitatamente alla parte concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio del diritto trasferito), nonché 4 e 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura del 12 ottobre 1988, n. 469.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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