Corte costituzionale
Sentenza n. 256/1989
Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 256/1989
- Data di deposito
- 18 maggio 1989
- Data di decisione
- 16 maggio 1989
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:256
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente giunta regione Sardegna n. 161 del 19 ottobre 1988
Parametri
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 54, statuto regione Sardegna
- art. 11, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 52, Costituzione
- art. 43, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 32, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 13001
REGIONE SARDEGNA - REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE L'attivita' politica internazionale (con il compimento delle relative scelte e la stipulazione di accordi e trattati) nonche' la difesa militare attengono ad un interesse esclusivo, con carattere unitario ed indivisibile, dello Stato, sicche' tali materie non possono costituire oggetto di referendum consultivi indetti da Regioni al cui ambito territoriale siano riferibili specifiche conseguenze delle determinazioni statali nelle materie stesse, in quanto, pur non essendo detti referendum vincolanti e non concorrendo a formare la volonta' degli organi che li hanno indetti, essi restano nondimeno caratterizzati da una spiccata valenza politica ed il loro esito potrebbe condizionare atti da compiersi in futuro e scelte discrezionali che spettano a determinati organi centrali ed influire cosi' sull'ordine costituzionale e politico del paese, senza che vi sia stata una manifestazione di volonta' dell'intero corpo elettorale. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la Corte ha statuito non spettare alla Regione Sardegna l'indizione di referendum consultivi regionali circa la presenza sull'isola di basi militari per l'approdo ed il rifornimento di naviglio con armamento o propulsione nucleare; la presentazione di una proposta di legge per vietare l'approdo e il transito nelle acque territoriali di siffatto naviglio e per la revisione dell'art. 80 Cost., al fine di prevedere l'esperibilita' di referendum consultivi nazionali relativamente a trattati internazionali di natura politica da sottoporre a ratifica). - V. S. nn. 187/1985; 179/1987; 829/1988; 924/1988; 1065/1988 O. n. 1040/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che non spetta alla Regione indire referendum di cui al decreto del presidente della giunta della Regione Sardegna del 19 ottobre 1988, n. 161;
b) annulla il detto decreto di indizione di tre referendum consultivi che si sarebbero dovuti tenere rispettivamente due l'11 dicembre 1988 ed il terzo il 16 aprile 1989;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze