Corte costituzionale
Sentenza n. 247/1989
Corte cost., sent. 16 maggio 1989, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/1989
- Data di deposito
- 16 maggio 1989
- Data di decisione
- 15 maggio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, n.7, legge n. 516 del 7 agosto 1982
- decreto-legge n. 429 del 1° luglio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 13572
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., ed all'art. 3 - dell'art. 4, primo comma, n. 7 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato di frode fiscale l'alterazione in 'misura rilevante' del risultato della dichiarazione. La 'misura rilevante' dell'alterazione non e', per se', giuridicamente configurabile quale momento d'un elemento costitutivo del reato di frode fiscale, non facendo parte del dolo ne' esprimendo il contenuto offensivo del fatto, che si esaurisce nell'alterazione fraudolenta della dichiarazione (realizzabile mediante dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi del reddito). Tale alterazione, infatti, a prescindere dalla 'misura', piu' o meno rilevante, e' idonea a frustrare il potere di accertamento tributario ed a pregiudicare la c.d. 'trasparenza' della dichiarazione. La misura rilevante dell'alterazione e' un elemento di natura quantitativa attraverso il quale il legislatore ha selezionato l'aumento delle frodi punibili. La norma incriminatrice in questione, considerando intrinsecamente offensiva la condotta simulatoria o dissimulatoria idonea a determinare l'alterazione del risultato della dichiarazione, soddisfa l'esigenza di determinatezza delle fattispecie penali, 'ex' art. 25, secondo comma, Cost., disposizione che non risulta violata dalla circostanza che il legislatore abbia ritenuto opportuno sanzionare solo le frodi fiscali che si risolvono in un'alterazione rilevante della dichiarazione. L'operativita' del 'filtro selettivo', costituito dal riferimento alla 'misura rilevante' dell'alterazione della dichiarazione, deve rispondere al principio di determinatezza, non piu' in funzione di garanzia della liberta', ma in funzione di quella dell'attuazione della parita' di trattamento, ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost. A quanto proposto giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di interpretazione della locuzione 'misura rilevante', nel quadro dell'ipotesi criminosa in esame, i quali consentono di evitare disparita' di trattamento nella repressione del delitto 'de quo': 1) il criterio percentuale, in base al quale la misura dell'alterazione del risultato della dichiarazione deve valutarsi stabilendo una proporzione tra il risultato dell'alterazione e quello che sarebbe dovuto emergere da una dichiarazione regolare; 2) il criterio assoluto, secondo il quale l'alterazione, per esser penalmente rilevante, deve assumere una consistenza significativa in termini assoluti, onde evitare che i percettori di redditi piu' modesti siano soggetti ad un 'rischio penale' maggiore, in dipendenza esclusiva delle loro condizioni economiche, in contrasto con l'art. 3, secondo comma, Cost.; 3) il criterio proporzionale all'entita' dellimposta suscettiva di evasione, in base al quale si tiene conto del rapporto tra imposta pagata ed imposta dovuta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze del 15 marzo 1988 della Corte d'appello di Milano (Reg. ord. n. 400/88); del 21 settembre 1988 (Reg. ord. nn. 714 e 715/88) e del 25 maggio 1988 (Reg. ord. n. 761/88) del Tribunale di Isernia; del 23 settembre 1988 del Tribunale di Lanusei (Reg. ord. n. 717/88); del 22 luglio 1988 del Tribunale di Verbania (Reg. ord. n. 740/88); del 5 ottobre 1988 del Tribunale di Salerno (Reg. ord. n. 742/88); del 22 settembre 1988 del Tribunale di Lodi (Reg. ord. n. 746/88) nonché del 7 luglio 1988 del Tribunale di Torino (Reg. ord. n. 754/88, 755/88, 756/88 e 757/88).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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