Corte costituzionale
Sentenza n. 231/1989
Corte cost., sent. 21 aprile 1989, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/1989
- Data di deposito
- 21 aprile 1989
- Data di decisione
- 13 aprile 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
- art. 2, comma 1, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 12710
Non e' riscontrabile disparita' di trattamento tra settore pubblico e privato in ordine alla pignorabilita' delle pensioni, essendo il regime generale nel senso della impignorabilita' (salvo poche eccezioni) sia per l'uno che per l'altro settore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevedono la pignorabilita' delle pensioni corrisposte dagli enti pubblici economici di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito, da chiunque vantato, nei confronti del personale). - in ordine alla pignorabilita' degli emolumenti spettanti in corso di rapporto di lavoro, v. invece S. nn. 89/1987 e 878/1988; sulle eccezioni all'impignorabilita' delle pensioni INPS, S. n. 1041/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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