Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1989

Corte cost., sent. 21 aprile 1989, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/1989
Data di deposito
21 aprile 1989
Data di decisione
13 aprile 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
  • art. 2, comma 1, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 12710

Non e' riscontrabile disparita' di trattamento tra settore pubblico e privato in ordine alla pignorabilita' delle pensioni, essendo il regime generale nel senso della impignorabilita' (salvo poche eccezioni) sia per l'uno che per l'altro settore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, comma primo, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevedono la pignorabilita' delle pensioni corrisposte dagli enti pubblici economici di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito, da chiunque vantato, nei confronti del personale). - in ordine alla pignorabilita' degli emolumenti spettanti in corso di rapporto di lavoro, v. invece S. nn. 89/1987 e 878/1988; sulle eccezioni all'impignorabilita' delle pensioni INPS, S. n. 1041/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze