Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1989
Corte cost., sent. 24 gennaio 1989, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1989
- Data di deposito
- 24 gennaio 1989
- Data di decisione
- 11 gennaio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:21
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lazio del 27 luglio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 13946
Affinche' sia salvo il principio della corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso e' sufficiente che i primi siano stati formulati in modo tale da consentire alla regione di individuare l'essenza delle censure prospettate dal Governo, poi trattate piu' specificamente nel ricorso. - cfr. sentt. nn. 525/87 e 726/88.
Massima n. 13947
La violazione del principio del buon andamento dell'Amministrazione non puo' essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata: il richiamo all'art. 97 Cost. implica, quindi, lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza della legge censurata. - cfr. sentt. nn. 10/80, 277/83, 217/87, 331 e 1130/88.
Massima n. 13948
Il reinquadramento, o il passaggio, di personale a livelli superiori esige una valutazione congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente, diretta a far ragionevolmente ritenere che egli sia in possesso dei requisiti necessari per il detto reinquadramento: potrebbe, cioe', essere considerato frutto di una scelta arbitraria e irragionevole un passaggio generalizzato e meramente automatico ad una carriera superiore, non subordinato ad alcun esame delle mansioni concretamente svolte in precedenza dal dipendente. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto prescinde totalmente da valutazioni di tal genere, la legge della Regione Lazio riapprovata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1988, intitolata "Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio intitolata "Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio", riapprovata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze