Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1989

Corte cost., sent. 24 gennaio 1989, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
21/1989
Data di deposito
24 gennaio 1989
Data di decisione
11 gennaio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:21

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lazio del 27 luglio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 13946

Affinche' sia salvo il principio della corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso e' sufficiente che i primi siano stati formulati in modo tale da consentire alla regione di individuare l'essenza delle censure prospettate dal Governo, poi trattate piu' specificamente nel ricorso. - cfr. sentt. nn. 525/87 e 726/88.

Massima n. 13947

La violazione del principio del buon andamento dell'Amministrazione non puo' essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarieta' o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata: il richiamo all'art. 97 Cost. implica, quindi, lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza della legge censurata. - cfr. sentt. nn. 10/80, 277/83, 217/87, 331 e 1130/88.

Massima n. 13948

Il reinquadramento, o il passaggio, di personale a livelli superiori esige una valutazione congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente, diretta a far ragionevolmente ritenere che egli sia in possesso dei requisiti necessari per il detto reinquadramento: potrebbe, cioe', essere considerato frutto di una scelta arbitraria e irragionevole un passaggio generalizzato e meramente automatico ad una carriera superiore, non subordinato ad alcun esame delle mansioni concretamente svolte in precedenza dal dipendente. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto prescinde totalmente da valutazioni di tal genere, la legge della Regione Lazio riapprovata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1988, intitolata "Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio intitolata "Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio", riapprovata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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