Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1989

Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
203/1989
Data di deposito
12 aprile 1989
Data di decisione
11 aprile 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:203

Norme oggetto del giudizio

  • prot.add., p.5 lett.b, legge n. 121 del 25 marzo 1985
  • art. 9, n.5, legge n. 121 del 25 marzo 1985
  • prot.add., p.5.lett.b, legge n. 121 del 25 marzo 1985
  • art. 9, n.2, legge n. 121 del 25 marzo 1985

Parametri

Massime

Massima n. 12886

Le disposizioni del Concordato, pur godendo della particolare copertura costituzionale fornita dall'art. 7 ben possono essere soggette al sindacato della Corte ove sia denunciato il loro contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale. In particolare, nella specie, gli artt. 3 e 19 Cost. vengono in evidenza come valori di liberta' religiosa specificando il duplice divieto che i cittadini siano discriminati per motivi di religione e che il pluralismo religioso limiti la liberta' negativa di non professare alcuna religione. Tali valori inoltre concorrono con altri (artt. 7, 8 e 20 Cost.) a strutturare il principio supremo della laicita' dello Stato - uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione - che trova la sua enunciazione nell'art. 1 del Protocollo addizionale. cfr. S.nn. 30/1971; 12/1972; 175/1973; 1/1977; 18/1982; 1170/1984; 1146/1988. - cfr. O.n. 914/1988.

Massima n. 12887

In virtu' della sua forma di Stato laico, la Repubblica impartisce l'insegnamento della religione cattolica sulla base del valore formativo di una cultura religiosa che sottende il pluralismo e dell'acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano, nonche` con modalita' compatibili con le altre discipline scolastiche. A tale risultato perviene la seconda proposizione dell'art. 9, numero 2, L. n. 121 del 1985, garantendo un nuovo diritto soggettivo senza precedenti in materia: di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica (che ha come titolari i genitori e, per le scuole secondarie superiori, direttamente gli studenti). La terza proposizione della citata norma sancisce la garanzia che la scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione. Pertanto la previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno perche` proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica dinanzi al quale si e` chiamati ad esercitare un diritto di liberta' costituzionale non degradabile ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche: solo l'esercizio del diritto di avvalersi crea l'obbligo di frequentare l'insegnamento. Per quanti decidono invece di non avvalersi, l'alternativa e` uno stato di non-obbligo, infatti la previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a condizionare l'esercizio della liberta' costituzionale di religione. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell'art. 9, numero 2, L. 25 marzo 1985 n. 121, e del punto 5, lett. b), relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui tali disposizioni cagionerebbero discriminazione a danno degli studenti non avvalentisi dell'insegnamento di religione cattolica, ove non potessero legittimare la previsione dell'insegnamento religioso come meramente facoltativo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, dell'art. 9, punto (recte: numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e dell'art. (recte: punto) 5, lettera b), numero 2, del Protocollo addizionale, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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