Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1989

Corte cost., sent. 18 gennaio 1989, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1989
Data di deposito
18 gennaio 1989
Data di decisione
9 gennaio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:2

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12732

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 56, u.c., del D.P.R. 29- 9-73 n.600, nella parte in cui dispone che l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per il caso di annotazioni nei certificati, di cui all'art. 3 dello stesso D.P.R., di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati. L'esistenza e l'accertamento di tale delitto infatti, si consuma con la falsa indicazione ed e' del tutto indipendente dall'entita' del tributo evaso, cosi' come ne prescinde la pena per esso prevista. Il suindicato divieto di procedere penalmente sino all'accertamento definitivo dell'imposta, privo com'e' di qualsiasi giustificazione razionale integra pertanto una deroga irrazionale al principio della obbligatorieta' dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 56, ult.co., D.P.R. 29-9-73 n.600. Questione sollevata in relazione all'art.112 Cost.). - Cfr. sent. n.89 del 1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo comma lett. d) dello stesso art. 56.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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