Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1989

Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/1989
Data di deposito
12 aprile 1989
Data di decisione
10 aprile 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, legge n. 56 del 28 febbraio 1987

Parametri

Massime

Massima n. 12006

LAVORO (TUTELA DEL) - LICENZIAMENTO (LIMITI) - APPRENDISTATO. L'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici - di cui agli artt. 11 legge n. 604 del 1966 e 35 legge n. 300 del 1970 - che condizionano l'applicabilita' della disciplina limitativa dei licenziamenti, prevista dall'art. 21, ultimo comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si giustifica ne' con le ragioni - attinenti alla dimensione socio-economica dell'azienda od unita' produttiva - che rendono non irragionevoli tali limiti; ne' con la specialita' del rapporto di apprendistato, che non esclude l'assimilabilita' all'ordinario rapporto di lavoro e, quindi, l'applicabilita' dei comuni strumenti di garanzia, in particolare contro i licenziamenti illegittimi (cfr. sentt. nn. 14 del 1970, 169 del 1973, 276 del 1988). La disposizione si giustifica, invece, con l'esigenza di far fronte ad una grave ed acuta crisi dell'occupazione giovanile incentivando l'apprendistato attraverso la restrizione di tali strumenti; ma poiche' cio' comporta una deroga al principio d'uguaglianza e ad altri valori di rilievo costituzionale, non e' preclusa una riconsiderazione della questione in caso di mutamento della situazione di fatto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, settimo comma, della legge 22 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Milano con ordinanza del 19 marzo 1988 (r.o. n. 377/88).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze