Corte costituzionale
Sentenza n. 179/1989
Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/1989
- Data di deposito
- 12 aprile 1989
- Data di decisione
- 10 aprile 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 12998
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO Nel regime giuridico anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 463 del 1983, convertito in L. n.638 del 1983, sono lesive del principio costituzionale di eguaglianza le preclusioni dell'integrazione al trattamento minimo per i titolari di piu` pensioni, disposte con riferimento all'eventualita' che, per effetto del cumulo delle pensioni stesse, venga superato il trattamento minimo garantito: donde l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma della legge n. 613 del 1966, nella parte in cui non consente detta integrazione della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione Speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima gestione. - v. S.nn. 102/1982; 184/1988; 250/1989; 1086/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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