Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1989

Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/1989
Data di deposito
12 aprile 1989
Data di decisione
10 aprile 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 12998

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO Nel regime giuridico anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 463 del 1983, convertito in L. n.638 del 1983, sono lesive del principio costituzionale di eguaglianza le preclusioni dell'integrazione al trattamento minimo per i titolari di piu` pensioni, disposte con riferimento all'eventualita' che, per effetto del cumulo delle pensioni stesse, venga superato il trattamento minimo garantito: donde l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma della legge n. 613 del 1966, nella parte in cui non consente detta integrazione della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione Speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima gestione. - v. S.nn. 102/1982; 184/1988; 250/1989; 1086/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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