Corte costituzionale
Sentenza n. 167/1989
Corte cost., sent. 29 marzo 1989, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/1989
- Data di deposito
- 29 marzo 1989
- Data di decisione
- 9 marzo 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 8-quater, legge n. 298 del 21 giugno 1985
- decreto-legge n. 146 del 23 aprile 1985
- art. 13, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 22, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 12737
Rientra nella discrezionalita' del legislatore lo stabilire limiti temporali a taluni effetti di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilita' e la relativa statuizione non puo' dar luogo a censura d'irrazionalita' per trattamento differenziato. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n.146, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n.298, che pone dei limiti temporali per la demolizione delle opere abusive cui consegue la non perseguibilita' del fatto.
Massima n. 12738
Spetta all'autorita' amministrativa accertare oggi per allora la conformita' agli strumenti urbanistici di manufatto demolito e tale accertamento equivale alla sanatoria concessa per i manufatti tuttora esistenti ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale delle norme citate nella parte in cui non prevederebbero sanatoria per manufatti spontaneamente demoliti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Sorrento con ordinanza 14 giugno 1988 e dal Pretore di Molfetta con ordinanza 6 ottobre 1988;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del decreto-legge 23 aprile 1985 n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dagli stessi Pretori con le ordinanze di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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