Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1989

Corte cost., sent. 29 marzo 1989, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
166/1989
Data di deposito
29 marzo 1989
Data di decisione
9 marzo 1989
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:166

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza-ingiunzione ufficio prov. ind. commercio n. 3313 del 4 febbraio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 13966

Le sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni concernenti l'etichettatura di prodotti alimentari rientrano nelle misure di polizia amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art. 6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato soltanto la determinazione degli indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari, sicche' l'agente che ha accertato la violazione delle suddette prescrizioni deve (ai sensi della L. n. 689 del 1981) presentare rapporto all'ufficio regionale competente, cui spetta di determinare la somma dovuta per l'infrazione e di ingiungere il pagamento. Non spetta, pertanto, allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni per la violazione delle prescrizioni gia' sancite dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962 ed ora dettate dal d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 (attuativo di direttive comunitarie); e va conseguentemente annullata l'ordinanza-ingiunzione 4 febbraio 1988 n. 3313 dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - S. n. 1034/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni in materia di violazione delle prescrizioni dettate dal d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322 (Attuazione della direttiva C.E.E. n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva C.E.E. n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) ed annulla, conseguentemente, l'ordinanza-ingiunzione impugnata dalla Regione Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze