Corte costituzionale
Sentenza n. 166/1989
Corte cost., sent. 29 marzo 1989, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/1989
- Data di deposito
- 29 marzo 1989
- Data di decisione
- 9 marzo 1989
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:166
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza-ingiunzione ufficio prov. ind. commercio n. 3313 del 4 febbraio 1988
Parametri
- art. 118, Costituzione
- legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Massime
Massima n. 13966
Le sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni concernenti l'etichettatura di prodotti alimentari rientrano nelle misure di polizia amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art. 6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato soltanto la determinazione degli indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari, sicche' l'agente che ha accertato la violazione delle suddette prescrizioni deve (ai sensi della L. n. 689 del 1981) presentare rapporto all'ufficio regionale competente, cui spetta di determinare la somma dovuta per l'infrazione e di ingiungere il pagamento. Non spetta, pertanto, allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni per la violazione delle prescrizioni gia' sancite dall'art. 8 della legge n. 283 del 1962 ed ora dettate dal d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 (attuativo di direttive comunitarie); e va conseguentemente annullata l'ordinanza-ingiunzione 4 febbraio 1988 n. 3313 dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - S. n. 1034/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato di ricevere il rapporto e di irrogare le sanzioni in materia di violazione delle prescrizioni dettate dal d.p.r. 18 maggio 1982, n. 322 (Attuazione della direttiva C.E.E. n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva C.E.E. n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) ed annulla, conseguentemente, l'ordinanza-ingiunzione impugnata dalla Regione Toscana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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