Corte costituzionale
Sentenza n. 107/1989
Corte cost., sent. 16 marzo 1989, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/1989
- Data di deposito
- 16 marzo 1989
- Data di decisione
- 6 marzo 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 34, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 44, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 35, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 31, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 12739
Posto che il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, per edifici compresi in una lottizzazione illegale, e' subordinato alla sanatoria della stessa lottizzazione, attraverso l'approvazione di una variante agli strumenti urbanistici, secondo il disposto degli artt. 29 e 32 lettera b della legge 28 febbraio 1985, n.47, se lo stesso sistema fosse stato esteso alle lottizzazioni (allo stato) puramente negoziali, la programmazione edificatoria del territorio sarebbe stata ulteriormente compromessa, senza che peraltro esistessero quei presupposti economici e sociali, connessi all'esistenza di un insediamento abusivo, che nella legge in esame limitano la discrezionalita' della Pubblica Amministrazione. (Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt.31, 34, 35, 38 e 44 l.28 febbraio 1985, n.47, nella parte in cui non prevedono sanatoria per la lottizzazione abusiva puramente negoziale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trentola con ordinanza 30 giugno 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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