Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/1989
Corte cost., ord. 3 marzo 1989, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/1989
- Data di deposito
- 3 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 399, comma 1, codice di procedura penale 1930
- art. 11, legge n. 400 del 31 luglio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 15180
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 922/1988; O. n. 1137/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tali parti con sentenza n. 922 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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