Corte costituzionale
Ordinanza n. 89/1989
Corte cost., ord. 3 marzo 1989, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 89/1989
- Data di deposito
- 3 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 177-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12920
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale che richiede un intervento additivo, non univoco ne' costituzionalmente obbligato, implicante, quindi, scelte discrezionali riservate al legislatore. (In base a tale principio e' stata dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 177 'bis' cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che l'avviso ivi indicato sia redatto nella lingua propria del destinatario, qualora straniero, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177- bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vigevano con ordinanza del 22 ottobre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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