Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/1989

Corte cost., ord. 3 marzo 1989, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
89/1989
Data di deposito
3 marzo 1989
Data di decisione
22 febbraio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 177-bis, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12920

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale che richiede un intervento additivo, non univoco ne' costituzionalmente obbligato, implicante, quindi, scelte discrezionali riservate al legislatore. (In base a tale principio e' stata dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 177 'bis' cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che l'avviso ivi indicato sia redatto nella lingua propria del destinatario, qualora straniero, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177- bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vigevano con ordinanza del 22 ottobre 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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