Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1989

Corte cost., ord. 23 febbraio 1989, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
71/1989
Data di deposito
23 febbraio 1989
Data di decisione
9 febbraio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, regio decreto legge n. 1404 del 20 luglio 1934
  • legge n. 835 del 27 maggio 1935

Parametri

Massime

Massima n. 15162

Manifesta infondatezza della questione perche' sollevata su presupposto insussistente, dato che la interpretazione corrente dell'art. 9, primo comma, del r.d.l. n. 1404 del 1934 e' stata ed e' chiaramente nel senso di ricollegare la competenza territoriale del tribunale minorile, in relazione ai reati con evento naturalistico, al luogo in cui si e' verificata l'azione o l'omissione, prescindendo dal luogo in cui si e' verificato l'evento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, con modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, Sezione per i minorenni, con ordinanza del 10 maggio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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