Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1989

Corte cost., ord. 23 febbraio 1989, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
69/1989
Data di deposito
23 febbraio 1989
Data di decisione
9 febbraio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, legge n. 958 del 24 dicembre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 12039

BILANCIO DELLO STATO - ENTITA' DELLA COPERTURA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - SERVIZIO MILITARE. E' rimesso al giudizio del Parlamento ed esula, quindi, dai compiti di questa Corte valutare l'entita' della copertura finan- ziaria delle leggi di spesa. Conseguentemente, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 sollevata, in riferimento all'art. 81 Cost., per la parte in cui, nello stabilire che il periodo di servizio mili- tare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico, non prevede alcun finanziamento della spesa subita dall'INADEL, a causa della pre- stazione del servizio militare da parte dei suoi iscritti.

Massima n. 12040

BILANCIO DELLO STATO - COPERTURA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - SPESE GRAVANTI SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO E SPESE GRAVANTI SUGLI ESERCIZI FUTURI. L'obbligo del legislatore di indicare i mezzi finanziari per fronteggiare nuove e maggiori spese, sancito dall'art. 81 Cost., va osservato con puntualita' rigorosa soltanto per le leggi che incidono sull'esercizio finanziario in corso, mentre non richiede un altrettanto rigoroso rispetto con riferimento alle leggi che comportano spese gravanti sugli esercizi futuri.

Massima n. 12041

BILANCIO DELLO STATO - COPERTURA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - SPESE CHE IMPEGNANO PIU' ESERCIZI FINANZIARI. L'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per fronteggiare nuove e maggiori spese, di cui all'art. 81 Cost., non comporta, per le spese che impegnano piu' esercizi finanziari, la necessita' che queste siano indicate nel bilancio di previsione negli esatti termini e nell'esatto importo con la corrispondente puntuale copertura, in quanto e' possibile, in tali casi, effettuare il riscontro nei bilanci dei vari esercizi finanziari. v. sent. n. 12 del 1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze