Corte costituzionale
Ordinanza n. 69/1989
Corte cost., ord. 23 febbraio 1989, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 69/1989
- Data di deposito
- 23 febbraio 1989
- Data di decisione
- 9 febbraio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 958 del 24 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 12039
BILANCIO DELLO STATO - ENTITA' DELLA COPERTURA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - SERVIZIO MILITARE. E' rimesso al giudizio del Parlamento ed esula, quindi, dai compiti di questa Corte valutare l'entita' della copertura finan- ziaria delle leggi di spesa. Conseguentemente, e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 sollevata, in riferimento all'art. 81 Cost., per la parte in cui, nello stabilire che il periodo di servizio mili- tare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico, non prevede alcun finanziamento della spesa subita dall'INADEL, a causa della pre- stazione del servizio militare da parte dei suoi iscritti.
Massima n. 12040
BILANCIO DELLO STATO - COPERTURA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - SPESE GRAVANTI SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO E SPESE GRAVANTI SUGLI ESERCIZI FUTURI. L'obbligo del legislatore di indicare i mezzi finanziari per fronteggiare nuove e maggiori spese, sancito dall'art. 81 Cost., va osservato con puntualita' rigorosa soltanto per le leggi che incidono sull'esercizio finanziario in corso, mentre non richiede un altrettanto rigoroso rispetto con riferimento alle leggi che comportano spese gravanti sugli esercizi futuri.
Massima n. 12041
BILANCIO DELLO STATO - COPERTURA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - SPESE CHE IMPEGNANO PIU' ESERCIZI FINANZIARI. L'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per fronteggiare nuove e maggiori spese, di cui all'art. 81 Cost., non comporta, per le spese che impegnano piu' esercizi finanziari, la necessita' che queste siano indicate nel bilancio di previsione negli esatti termini e nell'esatto importo con la corrispondente puntuale copertura, in quanto e' possibile, in tali casi, effettuare il riscontro nei bilanci dei vari esercizi finanziari. v. sent. n. 12 del 1987
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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