Corte costituzionale
Ordinanza n. 583/1989
Corte cost., ord. 22 dicembre 1989, n. 583
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 583/1989
- Data di deposito
- 22 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:583
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 409 del 24 luglio 1985
- art. 5, legge n. 409 del 24 luglio 1985
- art. 4, legge n. 409 del 24 luglio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 15429
E' manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto norme gia' dichiarate, 'in parte qua', costituzionalmente illegittime - la questione di costituzionalita' degli artt. 4, 5 e 20, L. 24 luglio 1985 n. 409, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - cfr. S.n. 100/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985 n. 409 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione dal Tribunale di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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