Corte costituzionale
Ordinanza n. 524/1989
Corte cost., ord. 6 dicembre 1989, n. 524
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 524/1989
- Data di deposito
- 6 dicembre 1989
- Data di decisione
- 29 novembre 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:524
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 24512
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1982, n. 516, (rectius: del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516), sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui equipara, sotto il profilo sanzionatorio, la omessa presentazione della dichiarazione IVA (o IRPEF) con la ritardata presentazione della dichiarazione medesima. (Nella specie, la Corte ha deciso nel senso della inammissibilita' richiamando la propria giurisprudenza su questioni concernenti norme in materia tributaria che equiparano, quanto alla sanzione, le due ipotesi della omessa e della tardiva dichiarazione dovuta dal contribuente).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, rectius del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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