Corte costituzionale
Ordinanza n. 512/1989
Corte cost., ord. 30 novembre 1989, n. 512
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 512/1989
- Data di deposito
- 30 novembre 1989
- Data di decisione
- 15 novembre 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:512
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 1339 del 12 agosto 1962
- art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 14225
E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una disposizione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sotto ogni profilo - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione erogata dalla stessa gestione o dall'assicurazione generale obbligatoria. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 81/1989.
Massima n. 14226
E' manifestamente inammissibile - in quanto ha ad oggetto una norma gia' dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma secondo, L. 22 luglio 1966 n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale commercianti a chi sia titolare di pensione diretta a carico della stessa gestione. (Questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 179/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale artigiani in caso di cumulo con pensione erogata dalla stessa Gestione o dall'assicurazione generale obbligatoria, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti a chi sia titolare di pensione diretta a carico della stessa Gestione, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179 del 1989, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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