Corte costituzionale
Ordinanza n. 511/1989
Corte cost., ord. 30 novembre 1989, n. 511
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 511/1989
- Data di deposito
- 30 novembre 1989
- Data di decisione
- 15 novembre 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:511
Norme oggetto del giudizio
- art. 60, comma 1, lett.f), decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 49, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
- art. 60, comma 1, lett.e), decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14330
La normativa concernente il domicilio fiscale ha carattere generale ed e' pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in particolare all'In.v.im.; l'obbligatoria indicazione di esso agevola l'amministrazione finanziaria ai fini della notificazione degli accertamenti, senza pero' ledere il diritto di difesa del contribuente, il quale (sia italiano che straniero) puo' precisare, sia pure nell'ambito del domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai sensi dell'art. 58, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, 49, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, e 60, comma primo, lett. e) ed f), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in quanto per le notificazioni di avvisi di accertamento In.v.im. a straniero con residenza all'estero nota all'amministrazione finanziaria escludono l'applicazione dell'art. 142 cod.proc.civ., ne' prevedono quanto meno la comunicazione al contribuente del deposito dell'atto presso la casa comunale mediante avviso indirizzato al luogo di residenza del contribuente medesimo). - S.n. 189/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), e 60, comma primo, lett. e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze