Corte costituzionale

Ordinanza n. 511/1989

Corte cost., ord. 30 novembre 1989, n. 511

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
511/1989
Data di deposito
30 novembre 1989
Data di decisione
15 novembre 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:511

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14330

La normativa concernente il domicilio fiscale ha carattere generale ed e' pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in particolare all'In.v.im.; l'obbligatoria indicazione di esso agevola l'amministrazione finanziaria ai fini della notificazione degli accertamenti, senza pero' ledere il diritto di difesa del contribuente, il quale (sia italiano che straniero) puo' precisare, sia pure nell'ambito del domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai sensi dell'art. 58, comma quarto, d.P.R. n. 600 del 1973. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, 49, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, e 60, comma primo, lett. e) ed f), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in quanto per le notificazioni di avvisi di accertamento In.v.im. a straniero con residenza all'estero nota all'amministrazione finanziaria escludono l'applicazione dell'art. 142 cod.proc.civ., ne' prevedono quanto meno la comunicazione al contribuente del deposito dell'atto presso la casa comunale mediante avviso indirizzato al luogo di residenza del contribuente medesimo). - S.n. 189/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM), 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), e 60, comma primo, lett. e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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