Corte costituzionale

Ordinanza n. 499/1989

Corte cost., ord. 10 novembre 1989, n. 499

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
499/1989
Data di deposito
10 novembre 1989
Data di decisione
26 ottobre 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:499

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
  • art. 25, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
  • legge n. 880 del 4 giugno 1938
  • art. 15, comma 2, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 1, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938

Parametri

Massime

Massima n. 14220

Questione gia' dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 535/1988, O.n. 219/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione) promossa, con due identiche ordinanze del 9 dicembre 1988, dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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