Corte costituzionale
Ordinanza n. 494/1989
Corte cost., ord. 7 novembre 1989, n. 494
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 494/1989
- Data di deposito
- 7 novembre 1989
- Data di decisione
- 25 ottobre 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:494
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Campania n. 3 del 3 gennaio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 14335
Ai fini dell'inquadramento nel posto di infermiere professionale delle UU.SS.LL. della regione Campania non e' irrazionale ne' in contrasto con altre regole costituzionali, data la diversita' delle situazioni considerate dalla legge, che nell'apprezzamento discrezionale del legislatore, tale beneficio - finalizzato ad incentivare la qualificazione del personale infermieristico - venga riconosciuto solo ai dipendenti che abbiano superato gli speciali corsi abilitanti previsti dalla l. n. 243 del 1980 o il normale corso di studi per infermieri professionali disciplinato dal d.P.R. n. 867 del 1975 e non anche ai diplomati ai sensi del d.m. 30 settembre 1938 che prevedeva una durata biennale, anziche' triennale, del corso di studi, con un programma di insegnamento diverso e comunque piu' contenuto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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