Corte costituzionale

Ordinanza n. 494/1989

Corte cost., ord. 7 novembre 1989, n. 494

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
494/1989
Data di deposito
7 novembre 1989
Data di decisione
25 ottobre 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:494

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Campania n. 3 del 3 gennaio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 14335

Ai fini dell'inquadramento nel posto di infermiere professionale delle UU.SS.LL. della regione Campania non e' irrazionale ne' in contrasto con altre regole costituzionali, data la diversita' delle situazioni considerate dalla legge, che nell'apprezzamento discrezionale del legislatore, tale beneficio - finalizzato ad incentivare la qualificazione del personale infermieristico - venga riconosciuto solo ai dipendenti che abbiano superato gli speciali corsi abilitanti previsti dalla l. n. 243 del 1980 o il normale corso di studi per infermieri professionali disciplinato dal d.P.R. n. 867 del 1975 e non anche ai diplomati ai sensi del d.m. 30 settembre 1938 che prevedeva una durata biennale, anziche' triennale, del corso di studi, con un programma di insegnamento diverso e comunque piu' contenuto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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