Corte costituzionale
Ordinanza n. 440/1989
Corte cost., ord. 25 luglio 1989, n. 440
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 440/1989
- Data di deposito
- 25 luglio 1989
- Data di decisione
- 18 luglio 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:440
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 7, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 8, legge n. 695 del 24 dicembre 1974
Parametri
Massime
Massima n. 13817
Non e' precluso da alcun principio costituzionale, ma e' conseguenza necessaria dell'interprestazione logica e sistematica, conforme a costituzione, dell'art. 8, settimo comma, legge n. 772 del 1972, che la causa di estinzione del reato di rifiuto del servizio militare di leva cui e' prevista, sia applicabile anche nel caso in cui l'adempimento di tale servizio sia effettuato in conseguenza del rigetto della domanda al servizio militare non armato od a quello civile sostitutivo, senza quindi aver presentato esplicita domanda di arruolamento. Nella specie il soggetto, con l'effettiva prestazione del servizio militare armato, ha dimostrato d'aver adempiuto agli obblighi di solidarieta' sociale di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e, cosi', d'essersi pienamente rieducato, secondo la finalita' contenuta nella citata norma. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., dal Tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze