Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/1989

Corte cost., ord. 25 luglio 1989, n. 440

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
440/1989
Data di deposito
25 luglio 1989
Data di decisione
18 luglio 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:440

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 7, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 8, legge n. 695 del 24 dicembre 1974

Parametri

Massime

Massima n. 13817

Non e' precluso da alcun principio costituzionale, ma e' conseguenza necessaria dell'interprestazione logica e sistematica, conforme a costituzione, dell'art. 8, settimo comma, legge n. 772 del 1972, che la causa di estinzione del reato di rifiuto del servizio militare di leva cui e' prevista, sia applicabile anche nel caso in cui l'adempimento di tale servizio sia effettuato in conseguenza del rigetto della domanda al servizio militare non armato od a quello civile sostitutivo, senza quindi aver presentato esplicita domanda di arruolamento. Nella specie il soggetto, con l'effettiva prestazione del servizio militare armato, ha dimostrato d'aver adempiuto agli obblighi di solidarieta' sociale di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e, cosi', d'essersi pienamente rieducato, secondo la finalita' contenuta nella citata norma. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., dal Tribunale militare di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze