Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/1989

Corte cost., ord. 25 luglio 1989, n. 437

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
437/1989
Data di deposito
25 luglio 1989
Data di decisione
18 luglio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:437

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, ultimo co., decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • art. 1, legge n. 516 del 7 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 13816

Non e' irragionevole e quindi non sindacabile nel giudizio di costituzionalita', la scelta del legislatore di punire la mancata annotazione nelle scritture contabili - delegatorie ai fini dell'I.V.A. - anche degli atti di acquisto (fatture ricevute), indipendentemente da una soglia quantitativa di punibilita': nella specie tale soglia puo' infatti essere individuata in via interpretativa dal giudice di merito in base al principio di offesnsivita', che costituisce ormai un canone unanimamente accettato (punto 5 della motivazione) e la norma non comporta disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per la omessa annotazione delle cessioni di beni, trattandosi di disciplina che perseguono finalita' diverse, soprattutto sotto il profilo degli eventuali controlli incrociati e sanzionano comportamenti fra loro non omogenei rispetto al pericolo di un'evasione fiscale. (Manifesta inammissibilita', in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516). - v. S. n. 62/1986, O. n. 376/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze