Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/1989

Corte cost., ord. 18 luglio 1989, n. 426

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
426/1989
Data di deposito
18 luglio 1989
Data di decisione
6 luglio 1989
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:426

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13870

Lintervenuta dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso cidice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza, rende manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale concernente il medesimo disposto normativo. (Questione sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.). - S. n. 317/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 317 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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