Corte costituzionale
Ordinanza n. 426/1989
Corte cost., ord. 18 luglio 1989, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 426/1989
- Data di deposito
- 18 luglio 1989
- Data di decisione
- 6 luglio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:426
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13870
Lintervenuta dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso cidice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza, rende manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale concernente il medesimo disposto normativo. (Questione sollevata in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.). - S. n. 317/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 317 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze