Corte costituzionale
Ordinanza n. 376/1989
Corte cost., ord. 6 luglio 1989, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 376/1989
- Data di deposito
- 6 luglio 1989
- Data di decisione
- 3 luglio 1989
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:376
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 2, ultimo co., decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 13509
Nel reato di omesso versamento da parte del sostituto d'imposta delle ritenute effettivamente operate a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate, appare ragionevole la scelta del legislatore di non prevedere una "soglia (minima) di punibilita'", indicando l'ammontare del mancato versamento da cui puo` dipendere l'irrogazione della sanzione penale; il legislatore, infatti, ha dettato norme punitive di particolare gravita'per un reato omissivo ad effetti permanenti di per se' gia' integrante evasione colpevole. Peraltro, la posizione del sostituto d'imposta, attesa la sua peculiare funzione nel sistema tributario, non e` comparibile con quella di altri soggetti tenuti all'adempimento di obblighi in materia come l'obbligato al versamento all'erario di somme effettivamente percepite da terzi a titolo di IVA. (Manifesta inammissibilita' in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, covertito con modificazioni L. 7 agosto 1982, n. 516). - v. O. n. 593/1988, 300/1988, 337/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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