Corte costituzionale

Ordinanza n. 364/1989

Corte cost., ord. 27 giugno 1989, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
364/1989
Data di deposito
27 giugno 1989
Data di decisione
14 giugno 1989
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:364

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 13496

Il trattato istitutivo della CEE - alle cui norme non e' comunque riferibile l'art. 10, comma primo, Cost. - non configura principi generali che incidono sulla materia processuale, onde con esso non contrasta l'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale si limita ad escludere la tutela monetaria ove il decreto ingiuntivo debba notificarsi all'estero, ferma comunque restando la possibilita' di agire in via ordinaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 10 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, sollevata dal Presidente del tribunale di Firenze con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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