Corte costituzionale
Ordinanza n. 364/1989
Corte cost., ord. 27 giugno 1989, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 364/1989
- Data di deposito
- 27 giugno 1989
- Data di decisione
- 14 giugno 1989
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:364
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 13496
Il trattato istitutivo della CEE - alle cui norme non e' comunque riferibile l'art. 10, comma primo, Cost. - non configura principi generali che incidono sulla materia processuale, onde con esso non contrasta l'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., il quale si limita ad escludere la tutela monetaria ove il decreto ingiuntivo debba notificarsi all'estero, ferma comunque restando la possibilita' di agire in via ordinaria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 10 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 633, ultimo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, sollevata dal Presidente del tribunale di Firenze con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze